«Non esiste alcun diritto dei nonni a frequentare i propri nipoti»: Cristina Maggia, presidente del Tribunale per i Minorenni di Brescia e dell’Associazione Italiana per i Minorenni e per la Famiglia-Aimmf, è lapidaria. Non voglio commentare la sentenza specifica con cui ieri la Cassazione ha accolto il ricorso dei genitori di due bambini costretti a vedere i nonni. Il caso in questione è quello di una famiglia in cui ci sono rapporti molto difficili tra i genitori di due bimbi e i nonni e lo zio paterno, che in passato si sono già rivolti alla magistratura milanese per vedere i nipotini: cosa che era stata riconosciuta dai magistrati milanesi dal momento che non c’era alcun pregiudizio per i bambini nel passare del tempo con i nonni e lo zio e che anzi occorreva far maturare nei genitori la consapevolezza del danno psichico cui esponevano i loro figli, costretti a vivere privati degli affetti che potrebbero arricchirli. Ora la Cassazione ribalta la questione, dicendo che non ci può essere alcuna «imposizione ‘manuale militare’ di una relazione sgradita e non voluta», soprattutto se si tratta di ragazzi capaci “di discernimento” o che hanno già compiuto 12 anni.
«Il tema è giusto, non c’è mai alcun diritto degli adulti, che siano nonni o altri. I bambini devono poter avere relazioni con i nonni e gli altri familiari affinché questi rapporti siano utili e produttivi per il benessere del bambino stesso. Se non è così, se la relazione è imposta ai figli, non c’è un diritto del nonno a mantenere un rapporto con i nipoti», conclude Maggia.
Un’esplicitazione forse controcorrente, immergendoci ormai in una cultura che vede il legame del sangue come qualcosa che è sempre buono e prioritario. No, al centro c’è il bambino: il diritto è suo, solo suo. Non che i casi che arrivano in tribunale su questo tema siano tanti, ma quelli che ci arrivano sono sempre complessi e delicati: divorzi difficili, casi in cui un genitore è mancato… Già nel 2018 la Cassazione con la sentenza n. 15238 aveva chiarito che il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i figli minori, previsto nel 2013 dall’art. 317-bis del Codice Civile, coerentemente con l’interpretazione dell’articolo 8 Cedu fornita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, non ha un carattere incondizionato, ma il suo esercizio è subordinato ad una valutazione del giudice avente come oggetto “l’esclusivo interesse del minore”. La sussistenza di tale interesse – nel caso in cui i genitori dei minori contestino il diritto dei nonni a mantenere tali rapporti – è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l’adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare uno sviluppo sano ed equilibrato della personalità del minore.
Foto di Isacco Quesada il suo Disinfettare